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lunedì 23 gennaio 2017

NON SI PUO' MAI STARE TRANQUILLI: ultime sulla norma UNI 10200

In attesa delle ulteriori nuove sui temi fiscali legati alla prossima dichiarazione, si invia la notizia sottoriportata in materia di contabilizzazione calore.

La norma UNI 10200 viene richiamata dal D. Lgs. 102/2014 all'articolo 9 comma 5 lettera d) e deve essere adottata per la ripartizione della spesa a seguito della termoregolazione e contabilizzazione. 

Sono fatti salvi quegli edifici nei quali vi siano differenze di fabbisogno termico tra unità immobiliari superiori al 50%. In questo caso, i condomini potranno scegliere se applicarla o se suddividere la spesa attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica e la restante parte sulla base, ad esempio, della tabella millesimale già in uso.

Subito dopo l'emanazione del D. Lgs. 102/2014 il Comitato Termotecnico Italiano (CTI), Ente federato all'UNI ed incaricato dallo stesso di redigere la norma citata, ha convocato la Commissione Tecnica per apportare modifiche alla luce delle problematiche sorte nel corso delle prime applicazioni.

Vi era già stata una inchiesta pubblica aperta dall'UNI affinché fosse data la possibilità al pubblico di far pervenire osservazioni. Queste osservazioni sono state tali da portare il CTI ad effettuare modifiche ritenute meritevoli di una nuova inchiesta pubblica. Terminato il lavoro, quindi, a breve l'UNI aprirà una nuova inchiesta per raccogliere eventuali ulteriori osservazioni.

Si presume che prima di 3-4 mesi non vi sarà la pubblicazione definitiva.

Non appena interverranno novità nel merito, sarete prontamente informati.

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venerdì 10 giugno 2016

Nuova modifica per la norma tecnica UNI 10200

Nuova modifica per la norma tecnica UNI 10200, necessaria per la ripartizione delle spese relative al riscaldamento in seguito all’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione obbligatori.

L'articolo 9 comma 5 lettera d) del D. Lgs. 102/2014 stabilisce l’obbligo di ricorrere alla norma Uni 10200 che era già stata oggetto, nel 2015, di modifiche che erano state apportate d'ufficio dall'UNI senza l'intervento della Commissione Tecnica del Comitato Termotecnico Italiano (CTI).

Tale attività aveva generato, da parte di ANACI ed in riferimento ai contenuti, una segnalazione alla Commissione Europea ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

Nel 2016 il CTI ha provveduto ad elaborare ulteriori modifiche alla 10200 trasmettendo all'UNI il documento che, ad oggi, è in inchiesta pubblica sino al 13 giugno 2016.

Entro tale data, sul sito www.uni.com, nella sezione “inchiesta pubblica finale”, inserendo il codice progetto E0208F600, è possibile pertanto fare osservazioni alla bozza della nuova norma.

Si ricorda che l'articolo 16 comma 8 del D. Lgs. 102/2014 prevede una sanzione amministrativa da 500,00 a 2.500,00 euro per il condominio che non ripartisce le spese in conformità a tale norma; pertanto quando sarà approvata la nuova norma, i condomini dovranno dotarsi di una relazione, redatta a cura di un tecnico abilitato, la quale accerti che i criteri adottati per la ripartizione della spesa siano conformi alla norma tecnica in vigore.

La nuova modifica si inserisce però in un contesto che vede il Legislatore intenzionato ad apportare modifiche al D. Lgs. 102/2014 anche nella parte relativa alla ripartizione delle spese.

Sulle modifiche al criterio di riparto la Conferenza delle Regioni nulla ha espresso, mentre la X Commissione del Senato ha inviato al Governo alcune osservazioni che, principalmente, hanno ad oggetto gli edifici ad abitazione non continuativa (le così dette seconde case) e le situazioni che vedono particolarmente svantaggiati gli appartamenti posti al primo ed all'ultimo piano.

Questa seconda criticità ha portato, in molti condomini, all'approvazione di coefficienti correttivi che, ad oggi, sono vietati ed esporrebbero il condomino a sanzioni amministrative.

La Norma UNI 10200 oggi in inchiesta pubblica, però, nulla prevede per compensare le maggiori dispersioni a carico delle unità particolarmente esposte, pertanto, un intervento di questo tipo a cura del legislatore rischierebbe di prevedere disposizioni in probabile contrasto con la norma UNI10200 stessa.

a cura di:
Avvocato Edoardo Riccio
CSN ANACI


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giovedì 21 aprile 2016

Termoregolazione e contabilizzazione entro il 31/12/2016 (PARTE IX)


12. LA RIPARTIZIONE DELLA SPESA RIFERITA ALLE OPERE



L’impianto di riscaldamento è sia un bene (la parte riferita all’impianto) sia un servizio (il calore). Diversi, pertanto, devono essere i criteri per la ripartizione della spesa.
Per quanto attiene il servizio (calore) si è detto sopra ampiamente. Brevi riflessioni devono però essere dedicate alle altre voci di spesa.
Innanzitutto riterrei che le opere sugli impianti non rientrino tra quelle alle quali la Legge 10/1991 ed il D. Lgs. 102/2014 hanno dedicato attenzione. Queste sono infatti riferite alla proprietà e non all’utilizzo del bene.
Ne consegue che tutte quelle spese afferenti le opere e necessarie per l’adozione della termoregolazione e dei sistemi di contabilizzazione, trovino la loro disciplina nel codice civile e non nelle leggi speciali.Come detto innanzi, l’impianto “unitario” è comune per quanto attiene alla produzione e a parte della distribuzione del calore, mentre è privato dal punto di “utenza” (o di diramazione) per la restante parte della distribuzione e dei caloriferi (articolo 1117 comma 1 n. 3 codice civile).
Andranno quindi ripartite utilizzando la tabella millesimale generale (ai sensi dell’articolo 1123 comma 1 codice civile che, testualmente, recita: “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”) le seguenti spese: progettista, eventuale direttore lavori, tecnico per i calcoli ai sensi della 10200, opere in centrale termica (pompe distribuzione ecc) oltre a qualsiasi altra spesa riferita alle opere o alla progettazione.
Trattandosi invece di interventi effettuati dopo il punto di “utenza”, riterrei che i ripartitori o i misuratori e le valvole termostatiche vengano pagati dai singoli condomini in base al numero dei pezzi installati.
Trattandosi, però, di interventi su un impianto “unitario” deliberato dall’assemblea, riterrei sussistente la competenza dell’amministratore a raccogliere anche questi danari in quanto il contratto è stato stipulato dal Condominio. Non vi è quindi un rapporto contrattuale tra il singolo condomino e l’installatore. Il proprietario, infatti, non potrà nemmeno decidere di installare valvole o ripartitori diversi rispetto a quelli oggetto di deliberazione e previsti nel progetto.
Non trattandosi di criterio di ripartizione disciplinato da norme imperative, solo per queste spese e non per quelle afferenti il servizio per le quali trova applicazione la norma UNI 10200, il regolamento
avente natura contrattuale può prevedere una diversa ripartizione.

13. LA NUOVA NORMA UNI CTI 10200:2013

Nel febbraio 2013 è stata approvata la revisione della norma UNI 10200 (la precedente versione risaliva all’anno 2005).
I condomini che ad oggi ripartiscono la spesa in base alla norma del 2005 dovranno provvedere all’aggiornamento sulla base della versione oggi in vigore.
La norma stabilisce i principi per la ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria in edifici di tipo condominiale, provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione dell’energia termica.
E’ di natura volontaria e non è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, già l’articolo 4 comma 11 del DPR 2 aprile 2009 n 569, stabiliva che, in riferimento alle nuova installazioni o ristrutturazioni dell’impianto termico, per le modalità di contabilizzazione si sarebbe dovuto fare riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI (nello specifico la norma UNI CTI 10200, appunto).
Qualche dubbio poteva essere avanzato sulla possibilità per un DPR di prevedere, mediante il richiamo ad una norma UNI-CTI, l’obbligatorietà della ripartizione della spesa che, si ritiene, debba restare di competenza dei due rami del Parlamento andando ad incidere sui rapporti di diritto privato qual è la ripartizione di una spesa in condominio.
La questione appare ora superata in quanto il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 (che ha recepito la Direttiva Europea 2012/27/UE) prevede espressamente, all’articolo 9 comma 5 lettera d), che per la ripartizione delle spese in presenza di contabilizzazione del calore, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.
La norma, applicabile unicamente agli edifici dotati di impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e di acqua calda sanitaria, distingue i consumi volontari di energia termica delle singole unità immobiliari da tutti gli altri consumi. La distinzione degli impianti è effettuata in funzione della presenza o meno di termoregolazione e, in assenza di quest’ultima, in funzione della tipologia del sottosistema di emissione. Fornisce una linea guida per la conduzione di sistemi di contabilizzazione nonchè indicazioni in merito alla rendicontazione dei costi anche al fine di favorire la trasparenza nei confronti dell’utilizzatore finale dei servizi.

La voce di spesa, sostanzialmente, si compone di due sottovoci:

a) il consumo volontario: consumo riconducibile all’azione del singolo utente sui sistemi di termoregolazione, al fine di garantire determinate condizioni climatiche in relazione anche alle caratteristiche dell’unità immobiliare
b) consumo involontario: consumo dovuto alle dispersioni dell’impianto (per distribuzione secondaria, accumulo e distribuzione primaria), non riconducibile all’azione dei singoli utenti.
Quest’ultima voce va ad essere ripartita tra i condomini serviti dall’impianto centralizzato di riscaldamento sulla base di una nuova tabella millesimale determinata facendo ricorso al calcolo del fabbisogno. Questa viene calcolata secondo la norma UNI 11300.
Nel caso in cui si verificassero consumi anomali, il responsabile deve richiedere la verifica dei dispositivi per la contabilizzazione e/o termoregolazione. Se il malfunzionamento riscontrato è tale da
rendere inattendibili le misure, il consumo verrà calcolato ricorrendo:
a) al valore medio dei tre anni precedenti, tenendo però conto dei gradi giorno del periodo considerato rispetto alla media dei periodi di riferimento;
b) al valore corrispondente alla media dei consumi di volumi equivalenti per posizione (piano) ed esposizione;
c) al valore dei consumi desumibili dalla diagnosi energetica.
E’ opportuno che il responsabile dell’impianto, almeno per i primi anni, richieda le letture con frequente e costante periodicità al fine di facilitare il processo di validazione.
A seguito dell’installazione delle valvole termostatiche, con conseguente riequilibratura dell’impianto termico e del sistema di distribuzione del calore, vi sarà una differenza di temperatura, nel corpo scaldante, tra l’entrata e l’uscita. La parte bassa del termosifone più fredda rispetto alla parte alta, è pertanto indice di buon funzionamento dell’impianto.
Al contrario, se la parte bassa fosse calda, andrebbe avvisato il responsabile dell’impianto. Per effettuare la corretta impostazione dei contabilizzatori, è necessario procedere con il rilievo dei corpi scaldanti per accertare dimensione, qualità e quant’altro necessario.
In caso di contabilizzazione diretta (utilizzabile negli impianti a distribuzione orizzontale), per l’individuazione dei parametri di rendimento medio stagionale di produzione del calore, è necessario ricorrere alle norme UNI/TS 11300 parte 1, 2 e 4. La determinazione della spesa relativa alle perdite di distribuzione (componente energetica della spesa per potenza termica impegnata) è desumibile tramite lettura diretta dei contatori installati. Nel caso di contabilizzazione indiretta (utilizzabile negli impianti a distribuzione verticale), al fine di individuare non solo il rendimento medio stagionale di produzione del calore, ma anche la spesa relativa alle perdite di distribuzione (componente energetica della spesa per potenza termica installata), è necessario ricorrere alle stesse norme UNI/ TS sopra citate.
Come meglio approfondito in altra parte della presente trattazione, la determinazione delle componenti di spesa richiamate (quota a consumo e spesa per potenza termica impegnata o cosìdetta componente fissa) non può essere ricavata da decisioni convenute in sede assembleare in assenza di calcoli, ma deve scaturire da elaborazioni progettuali espressamente richieste.
Per una corretta contabilizzazione il progettista deve, tra le altre cose, procedere:
  • nelle diverse unità immobiliari al rilievo dei corpi scaldanti installati e alla determinazione della potenza termica installata;
  • a seguito del tipo di attacco del radiatore e della sua dimensione, individuare il modello di valvola;
  • alla individuazione della modalità di installazione dei dispositivi di contabilizzazione quali, ad esempio, la posizione esatta sul calorifero, il tipo di dispositivo e di sensore.
La modificazione di uno o più corpi scaldanti all’interno di una o più unità immobiliari comporterà la revisione del lavoro svolto sulla base della variazione dei dati. E’ pertanto necessario che l’amministratore, ad ogni variazione, provveda ad informare il progettista.
Occorre quindi consentire l’accesso dei tecnici nelle singole unità immobiliari sia per tale procedura sia per l’installazione delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori.


Fonte Amministrare Immobili
a cura di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico Csn

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mercoledì 30 marzo 2016

TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE - Termoregolazione e contabilizzazione entro il 31/12/2016

Il 19 luglio 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n.102. Con esso lo Stato ha recepito la direttiva Europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Tra gli strumenti utilizzati dal Legislatore per per seguire il fine che si è imposto, vi è la contabilizzazione del calore. Lo scopo è quello di far leva sui risparmi economici per spingere i cittadini condomini a consumare meno calore (cioè energia).
Per la prima volta la ripartizione della spesa tra condomini viene vista dal legislatore come strumento non solo per disciplinare i rapporti tra privati, ma anche (e soprattutto) per perseguire ben altri finiche, in ultimo, rivestono un ruolo non solo nazionale, ma sovranazionale. Il tutto nasce dalla sottoscrizione dell'Italia dell'ormai famoso protocollo di Kyoto. Da esso, infatti, discendono la Direttiva Europea 2012/27/UE ed il Decreto Legislativo oggi in commento.
Di particolare interesse per i condomini, tra le altre cose oggetto di futura disamina, è l'articolo 9 avente ad oggetto: “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”.
Il condominio è disciplinato dagli artt. 1117 e seg. del c.c. che però non ne forniscono una definizione esaustiva ed organica.
Sinteticamente, esso può essere definito come una “contitolarità” di diritti sul medesimo bene, ex legeo ex contracto. Nella sostanza il condominio è un ente di gestione e non una persona giuridica (cfr. Cassazione civile 3064/2007).
“Edificio polifunzionale” il quale è un edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata. Mentre nel condominio occorre che vi siano almeno due proprietari di diverse unità immobiliari, in questa definizione viene previsto il caso in cui l'edificio appartiene ad un solo proprietario ma è “occupato” da almeno due soggetti (magari in forza di un contratto di locazione o di comodato o di leasing) Sin dal momento dell'installazione dei contatori, i clienti finali dovranno poter ottenere informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati e dal monitoraggio del consumo energetico.
L'ottica nella quale il Legislatore si muove è quella dell'attenzione verso il cliente finale nonché l'adeguata trasparenza e informazione al fine di consentire allo stesso di meglio comprendere i dati dei propri consumi. Entro breve, pertanto, il “peso” del singolo scatto del contatore o del ripartitore dovrà essere facilmente intellegibile.

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martedì 22 marzo 2016

Termoregolazione e contabilizzazione entro il 31/12/2016 (PARTE VIII)


11. LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

Diversa ripartizione della spesa adottata dall’assemblea

L’articolo 16 (sanzioni) comma 8 del D. Lgs. 102/2014, prevede che è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9 comma 5 lettera d).
E’ il primo caso in cui la ripartizione della spesa in maniera difforme dai criteri legali, oltre alla nullità della delibera, è soggetta anche ad una sanzione amministrativa. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle attività di ispezione degli impianti termici di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, eseguono anche gli accertamenti e le ispezioni sull’osservanza dei criteri di ripartizione della spesa. Come sopra anticipato, poichè il D. Lgs. 102/2014 (al pari della Legge 10/1991) è norma imperativa, la ripartizione della spesa sulla base di diversi criteri darebbe origine ad una delibera nulla in quanto contraria a Legge. In quanto tale, la decisione può essere impugnata in ogni tempo anche da colui che ha votato a favore. Diverso è, invece, il trattamento per le delibere con le quali, nell’esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall’art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, vengono in concreto ripartite le spese medesime, atteso che queste ultime, ove adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili, e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 1137 codice civile (Cassazione Civile, Sez. II, 21.05.2012, n. 8010).

  • Riflessi sul regolamento di condominio approvato dall’Assemblea
All’introduzione dei sistemi di contabilizzazione consegue la modifica del regolamento in punto riparto della spesa del riscaldamento. L’articolo 26 comma 5 della Legge 10/91, prevede una maggioranza speciale sia per l’adozione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione sia per la deliberazione del criterio di riparto. Così recita la norma citata: “Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile”. La norma speciale indica la stessa maggioranza prevista dall’articolo 1138 comma 3 del Codice Civile, la quale prevede che il regolamento può essere modificato con la maggioranza di cui all’articolo 1136 comma 2 del Codice Civile secondo il quale “sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio”. Quindi, nel caso dell’adozione dei contabilizzatori, il regolamento condominiale, in punto riparto della spesa del riscaldamento, può essere modificato con una delibera assembleare adottata con la “maggioranza” di legge.
  • Riflessi sul regolamento di condominio avente natura contrattuale
Dovendo procedere all’adozione dei sistemi di contabilizzazione, ci si interroga sulla possibilità di modificare il regolamento contrattuale in punto ripartizione della spesa riferita al riscaldamento. Normalmente i criteri di ripartizione fissati convenzionalmente possono essere modificati solo con il consenso unanime di tutti i condomini (Cass. n. 17276/2005), ma nel caso della termoregolazione il principio generale non trova spazio poiché l’art. 26 comma 5 L. 10/1991 e l’art. 9 comma 5 lettera d) D.Lgs. 102/2014 (che la disciplinano) sono inderogabili e quindi obbligano i condomini a rispettarla anche disattendendo il regolamento contrattuale. Ritornando ora alla questione che ci interessa, si osservi che l’articolo 26 comma 5 L. 10/1991, esordisce qualificando l’adozione dei sistemi in esame quale “innovazione”. In tema di condominio di edifici, costituisce innovazione qualunque opera nuova che implichi una modificazione notevole della cosa comune, alterandone l’entità sostanziale o la destinazione originaria (Cassazione civile, 5 novembre 1990, n. 10602). L’assemblea in primo luogo delibera quindi l’innovazione, cioè la “modificazione notevole della cosa comune, alterandone l’entità sostanziale o la destinazione originaria” e, conseguentemente, la modifica dei criteri di riparto.
Tale seconda delibera è consequenziale alla prima. Infatti, approvata l’innovazione all’impianto, la Legge impone di adottare le risultanze della contabilizzazione e le spese dovranno essere suddivise in base ai consumi effettivi.
Il diverso criterio eventualmente previsto dal regolamento avente natura contrattuale deve essere espunto, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell’articolo 1418 comma 1 del Codice Civile secondo il quale “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente”. Sull’imperatività delle norme in materia di contenimento dei consumi energetici non vi è dubbio. Poiché la clausola regolamentare è divenuta illegittima, è consentito all’assemblea di decidere di adottare il nuovo criterio di riparto sulla base della contabilizzazione.
La delibera richiede la maggioranza di cui all’articolo 26 comma 5 della Legge 10/1991 (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).
In questo senso si registra la sentenza del Tribunale di Pavia del 16 gennaio 2001 n. 39. Con ordinanza del 30 gennaio 2009 del Tribunale di Milano, Sezione distaccata di Legnano, ha confermato che l’art. 26 comma 5 Legge 10/91, “per evidenti connotazioni pubblicistiche che la caratterizzano, essendo volta a perseguire l’obiettivo del contenimento energetico, va intesa quale norma imperativa di Legge, comunque sovraordinata ai regolamenti condominiali, sia pure contrattuali”. Più recentemente ha confermato l’orientamento il Tribunale di Roma (sent. 29 aprile 2010): “nel contrasto tra l’interesse particolare del condomino a non vedere modificare i criteri di riparto previsti dal regolamento o dalla legge e l’interesse generale a favorire il risparmio energetico, il legislatore si è orientato nel senso di attribuire prevalenza all’interesse più aderente al concetto di utilità sociale, giungendo, per tal motivo, a modificare ed abbassare i quorum assembleari per interventi rispetto ai quali, secondo le norme del codice civile, sarebbe stata necessaria la maggioranza qualificata delle innovazioni o, addirittura, l’unanimità. Si è, quindi, ritenuto che le disposizioni di cui alla Legge citata, recante norme in tema di uso razionale dell’energia e per il risparmio energetico, per il loro carattere pubblicistico prevalgono sulla disciplina privatistica, donde l’autonomia negoziale dei privati risulta limitata”.

Fonte Amministrare Immobili
a cura di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico Csn


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martedì 2 febbraio 2016

Termoregolazione e contabilizzazione entro il 31/12/2016 (PARTE VII)


11. LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

La ripartizione della spesa a seguito della contabilizzazione

Il Codice Civile non si occupa espressamente della ripartizione delle spese del riscaldamento, da disciplinare secondo il capoverso dell’articolo 1123 che recita: “Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne”. La Cassazione è intervenuta affermando che per la ripartizione occorre considerare, ad esempio, la superficie radiante, mentre ha escluso la ripartizione sulla base della tabella millesimale di proprietà (se non prevista convenzionalmente in un regolamento avente natura contrattuale in deroga al Codice Civile) che non tiene assolutamente conto della “proporzione dell’uso che ciascuno può farne”. In questo contesto si è inserito l’articolo 26 comma 5 della Legge 10/1991.
Tale disposizione espressamente prevede che, a seguito dell’adozione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore, la ripartizione della spesa deve essere effettuata “in base al consumo effettivamente registrato”. Leggendo bene la norma (speciale) ci si accorge che non è assolutamente diversa dalla norma (generale) prevista dall’articolo 1123 comma 2 c.c., ma è bene rilevare che mentre l’art. 1123 è derogabile, la Legge 10/1991 è imperativa e, quindi, non è derogabile nemmeno con accordo di tutti i condomini. Ne consegue che un regolamento avente natura contrattuale non può prevedere un criterio che deroghi tale principio. Nemmeno lo potrà fare, a maggior ragione, una delibera assembleare. Si è a lungo dibattuto su cosa dovesse essere inteso con il termine “consumi effettivi” e come questi andavano calcolati. A fare chiarezza è intervenuto il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”.
All’Articolo 9 (Misurazione e fatturazione dei consumi energetici), comma 5 lettera d), si legge che “Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale (...) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. E’ fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà”.
La prima osservazione è che la norma UNI CTI 10200 (l’ultima revisione è del febbraio 2013) intema i ripartizione delle spese per la climatizzazione invernale, nata con carattere volontario, è divenuta obbligatoria.
La stessa non è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed è acquistabile presso il CTI (Comitato Termotecnico Italiano) o l’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione - è un’associazione privata senza scopo di lucro fondata nel 1921 e riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie - le cosiddette “norme UNI” - in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario, tranne in quelli elettrico ed elettrotecnico).
Tuttavia non è cosa nuova il rinvio, contenuto in Leggi, a norme tecniche di settore. Si pensi al D.
Lgs. 81/2008 (in materia di sicurezza sul lavoro e nei cantieri edili) il quale effettua numerosi richiami alle norme UNI.
Lo stesso Decreto Ministeriale 37/2008 (in materia di sicurezza degli impianti che ha sostituito la Legge 46/1990) prevede che i progetti e gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.
Si noti, però, che per quanto attiene alla ripartizione della spesa nella contabilizzazione, il Legislatore non rimette totalmente la definizione dei criteri della spesa all’UNI. Allo stesso, infatti, in poche righe detta i principi cui esso si deve ispirare. Pertanto, l’articolo 26 comma 5 della Legge 10/1991 prevede che la ripartizione deve essere effettuata sulla base dei “consumi effettivi”.
Il D. Lgs. 102/2014 precisa che sono “effettivi” i “prelievi volontari di energia termica utile”, ovvero il calore che viene prelevato dai singoli corpi scaldanti mediante azione sulla valvola termostatica. La norma prevede anche che sono considerati connessi alla contabilizzazione anche “i costi generali per la manutenzione dell’impianto”. Resta all’UNI (il quale ha delegato al CTI - Comitato Termotecnico Italiano -) il compito di individuare come calcolare i prelievi volontari. Pertanto, nessuna funzione legislativa viene assegnata ad organismo diverso dalle Camere. Allo stesso spetta solo quella funzione tecnica che gli è propria.
Le prime riflessioni portano quindi a ritenere che per le spese di riscaldamento, laddove gli impianti siano forniti di contabilizzazione (pur in assenza di termoregolazione), non trova più applicazione l’articolo 1123 del codice civile. Conseguentemente sfugge ai condomini la possibilità di ripartire le spese stesse in base a criteri diversi seppur approvati all’unanimità o previsti in regolamenti aventi natura contrattuale.
La ripartizione della spesa, infatti, viene considerata dal Legislatore utile per favorire il contenimento dei consumi energetici. Ne consegue che la suddivisione tra i condomini non svolge più solo un ruolo interno al condominio inteso a disciplinare i rapporti tra privati, ma assume un ruolo superiore, sino a diventare utile per la società.


Fonte Amministrare Immobili
a cura di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico Csn


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martedì 19 gennaio 2016

NORMATIVE CALDAIE A GAS



Con l'entrata in vigore della nuova normativa, la revisione della caldaia diventa obbligatoria e nessuno vi si potrà sottrarre, così come la conseguente richiesta e rilascio del Bollino Blu.

Nonostante la dettagliata normativa, le informazioni sono ancora un po' confuse e non sono state ancora diffuse in maniera capillare, per cui è necessario comprendere a quali utenti spetti l'obbligo di revisionare la propria caldaia, con quale tempistica, a chi ci si deve rivolgere, cosa controllare nel rilascio del documento che attesta l'avvenuta revisione e soprattutto i costi. Si, i costi, perché con l'entrata in vigore di questa nuova normativa, vi sarà un'aggiunta dei costi di mantenimento della caldaia, per cui è necessario conoscere preventivamente il prezzo di questo nuovo intervento di manutenzione.
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venerdì 15 gennaio 2016

ISPEZIONE OGNI DUE O QUATTRO ANNI SUI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO? (LINEE VITA)



NORMA UNI 11560/2014

Premesso che i sistemi di ancoraggio secondo quanto previsto all’art. 115 del TUS 81/08 e s.m.i. devono essere conformi alle norme tecniche, in data 6.11.2014 veniva pubblicata la Norma UNI 11560/2014 corretta successivamente in data 11.12.2014 e 22.10.2015.
La Norma UNI 11560 tratta specificatamente i sistemi di ancoraggio in copertura ed a questa occorre fare riferimento.
Sulla Norma alle definizioni troviamo specificato che :
Committente proprietario del sistema, responsabile della gestione della corretta installazione e manutenzione.
Installatore persona qualificata, che effettua il montaggio e l’eventuale smontaggio del sistema di ancoraggio.
Ispettore tecnico abilitato, che effettua le verifiche e i controlli necessari ad accertare che il sistema di ancoraggio abbia mantenuto le caratteristiche prestazioni iniziali in tempi programmati o a seguito di eventi eccezionali.
Lavoratore persona alla quale è destinato il sistema di ancoraggio.
Manutentore persona qualificata che effettua le operazioni ritenute necessarie affinché il sistema di ancoraggio mantenga nel tempo le caratteristiche prestazioni iniziali.
Le definizioni sono fondamentali per comprendere le nuove indicazioni sulle modalità e tempi di effettuazione delle ispezioni sui dispositivi di ancoraggio.

Ora vi sono quattro tipi di ispezione previsti dalla norma:
  • Ispezione al montaggio
Viene effettuata sui componenti prima e dopo il montaggio dall’installatore che deve seguire le indicazioni del fabbricante, del progettista e del progettista strutturale.
  • Ispezione prima dell’uso
Prima di ogni intervento il lavoratore deve ispezionare ogni componente e deve segnalare al committente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato. Nel caso siano presenti difetti e/o inconvenienti si deve procedere con ispezione straordinaria.
  • Ispezione periodica
L’intervallo tra due ispezioni non può essere maggiore di 2 anni per i controlli sul sistema di ancoraggio e 4 anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti.
Le ispezioni devono essere effettuate dall’installatore e/o l’ispettore con assunzione di responsabilità.
Fabbricante e progettista strutturale possono raccomandare ispezioni periodiche più restrittive.
Nel caso siano presenti difetti e/o inconvenienti si deve procedere con ispezione straordinaria.
  • Ispezione straordinaria
La verifica ispettiva straordinaria si ritiene debba essere eseguita da un ispettore.
Il manutentore effettuerà quanto richiesto in sede di ispezione .
La messa in servizio dei dispositivi sarà subordinata al controllo da parte dell’ispettore degli interventi effettuati.

Sui verbali di ispezione (montaggio, periodiche, straordinarie ed interventi di manutenzione) dovranno essere riportati i seguenti contenuti minimi:

  1. Riferimenti del committente
  2. Luogo e data di installazione
  3. Identificazione dell’installazione

Per ispezione e montaggio

  1. Valutazione dell’opportunità di effettuare prove di carico ed eventuali risultati

Per ciascuna ispezione periodica

  1. Controlli effettuati metodi utilizzati e risultati dei controlli

Per ciascuna ispezione straordinaria

  1. Controlli effettuati metodi utilizzati e risultati dei controlli, interventi programmati e controlli sugli interventi con i metodi utilizzati e risultati dei controlli
Le schede dei verbali di ispezione dovranno essere conservate dal committente.
Infine si sottolinea che la Norma UNI 11560 prevede che il committente per ogni installazione archivi e renda disponibile per la consultazione e comprensione il “Fascicolo del Sistema di Ancoraggio” .




Marco Marchesi
Coordinatore Tecnico CSN
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lunedì 4 gennaio 2016

SCARICO DEI FUMI CALDAIA A GAS


Lo scarico dei fumi degli apparecchi di combustione, espulso sulle pareti delle abitazioni crea enormi problemi di coesistenza tra le persone negli edifici plurifamiliari, ma anche nelle abitazioni singole indipendenti. I prodotti della combustione contengono biossido e ossido di azoto, l'ossido carbonico, il biossido carbonico o anidride carbonica e Polveri Sottili così da poter certamente affermare che giovano in modo negativo anche alla sicurezza ed alla salute delle persone. I casi di segnalazioni di problemi derivanti da scarico a parete segnalati alle ASL territoriali sono talmente frequenti che si è sovrapposto anche un virtuoso problema di cause tra vicini di casa innescato dall'apparente fastidio (in realtà ben peggio), arrecato dai pennacchi di fumo che si dirigono verso l'altrui porta, finestra, presa d'aria, ventilazione, abbaino, etc. Non ultimi, i casi in crescita verticale di allergia e difficoltà asmatiche certamente in contrasto con uno scarico fumi in faccia alle ignare persone. Proviamo ad immaginarci un palazzo di sette piani dove tutti scaricano i fumi sulle pareti ed il disagio di chi non potrà praticamente aprire la finestra per aerare i locali o di una persona anziana, o di un bambino che gioca all'aria aperta (apparentemente), sotto questa "doccia mix insalubre". I fumi o più correttamente chiamati PDC Prodotti della Combustione, vanno scaricati sempre sulla copertura dell'edificio al di fuori della zona di reflusso in modo che possano disperdersi nel migliore dei modi in atmosfera. Gli scarichi diretti a parete di apparecchi a gas provocano sempre un oggettivo peggioramento delle condizioni igieniche: lo stesso dicasi per quelli appartenenti alle moderne caldaie a condensazione, anzi in questo caso abbiamo a che fare con polveri molto più sottili del normale, quelle più pericolose: PM 2.5. Sono stati scritti centinaia di trattati per la corretta evacuazione dei fumi a tetto indicando precise regole per evitare il loro ristagno e quindi l'inquinamento a terra comunque, in linea generale, questo barbaro modo di scaricare i fumi in faccia alla gente è stato progressivamente sempre più limitato. Da sempre le Aziende Sanitarie Locali si sono nettamente opposte allo scarico a parete certamente per la loro competenza specifica territoriale che le porta ad avere un reale contatto con i cittadini che ne lamentano costantemente tutti i problemi che ne conseguono. Nella quasi totalità dell'Italia, i regolamenti di igiene edilizio, vietano lo scarico a parete. Una norma specifica la UNI 7129 indica delle distanze minime da rispettare molto restrittive, specie nell'ultima versione quella del 2008 ma comunque occorre sottolineare che non sempre il posizionamento dei terminali di tiraggio esterni, nei pochi casi limitati, anche se rispettano in modo rigoroso le disposizioni delle norme UNI-CIG, è condizione sufficiente perché non si verifichino lamentele dovute a molestie per i gas combusti emessi in facciata. Oggi, con le molteplici disposizioni in vigore, poco chiare e spesso contraddittorie, è divenuto molto difficile per un installatore individuare le condizioni per comprendere i rari casi in cui è possibile scaricare a parete, per giunta con caldaie a basse emissioni inquinanti NOx, verificando specifici provvedimenti restrittivi emessi per motivi igienico sanitari dall'autorità locale che potrebbero applicarsi in una particolare area/zona del territorio comunale e rispettando le distanze minime previste dalla Norma UNI 7129 che sono molto limitate. Con la pubblicazione del Decreto legislativo n.102 del 4 Luglio 2014 – viene nuovamente confermato che i fumi prodotti da impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013, devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. E' quindi evidente che anche per il legislatore il criterio essenziale è sempre quello di evitare gli scarichi a parete in termini generali e pressoché assoluti, salvo delle deroghe concesse in precise condizioni che a nostro avviso creano più "scappatoie per il singolo" che soluzioni impiantistiche, per giunta a danno di se stesso e del vicino di casa. L'art. 5, comma 9, del DPR 412/93 così come integrato dal DPR 551/99 è stato sostituito a far data dal 31.08.2013 dal contenuto dell'art. 17-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 così come modificato dalla Legge 90/2013 ed aggiornato a far data dal 18.07.2014 dal D.lgs. 102/2014. Il nuovo testo di tale disposto normativo diviene dunque il seguente: 

9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
  1. si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
  2. l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
  3. il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
  4. si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
  5. vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:
  1. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59 (90 + 2 log Pn);
  2. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
  3. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
  4. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter". Ricordiamo che anche nelle deroghe previste i terminali di scarico vanno posizionati in conformità alla UNI 7129 che è estremamente restrittiva e dispone delle distanze a tutela di una prima minima sicurezza già nettamente restrittive:

Distanze di rispetto dei terminali di espulsione fumi (esemplificazione Norma UNI 7129)


** vedi figura esplicativa

Si ricorda che non è consentita l'installazione con scarico a parete all'interno di balconi chiusi su 5 lati. incolo addizionali sulle distanze per l'installazione sotto balcone se balaustra chiusa (muratura)
X+Y+Z+W =>200 cm;
con X che deve comunque rispettare la quota D1 (X=> 30cm);
Se balaustra aperta (parapetto/ringhiera):
X+Y+Z =>200 cm
con X che deve comunque rispettare la quota D1 (X=> 30cm);
Nota: nel caso in cui il terminale sporga dal balcone soprastante si dovrà comunque calcolare e sommare alle altre anche la distanza Y "all'indietro" fino al bordo balcone.

E' evidente che anche nel rispetto di queste distanze, se lo scarico a parete arreca comunque disagio o problemi si dovrà intervenire a carattere locale mediante l'ente preposto "esempio l'ASL" per fare incanalare i fumi verso il tetto e farli disperdere a conveniente altezza dal suolo. Ricordiamo che la Legge 90 del 3 agosto 2013 ha introdotto anche una modifica della definizione di impianto termico che riportiamo di seguito e chiarisce il divieto di scaricare a parete anche per gli apparecchi a pellet e legna.

I fumi o più correttamente chiamati PDC Prodotti della Combustione, vanno scaricati sempre sulla copertura dell'edificio al di fuori della zona di reflusso in modo che possano disperdersi nel migliore dei modi in atmosfera. Gli scarichi diretti a parete di apparecchi a gas provocano sempre un oggettivo peggioramento delle condizioni igieniche: lo stesso dicasi per quelli appartenenti alle moderne caldaie a condensazione, anzi in questo caso abbiamo a che fare con polveri molto più sottili del normale, quelle più pericolose: PM 2.5. Sono stati scritti centinaia di trattati per la corretta evacuazione dei fumi a tetto indicando precise regole per evitare il loro ristagno e quindi l'inquinamento a terra comunque, in linea generale, questo barbaro modo di scaricare i fumi in faccia alla gente è stato progressivamente sempre più limitato. Da sempre le Aziende Sanitarie Locali si sono nettamente opposte allo scarico a parete certamente per la loro competenza specifica territoriale che le porta ad avere un reale contatto con i cittadini che ne lamentano costantemente tutti i problemi che ne conseguono.

Le soluzioni per evitare lo scarico a parete ci sono e vanno adottate, senza cercare nelle deroghe delle regolamentazioni forzature che non fanno altro che danno a se stessi e ai vicini di casa.
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MANUTENZIONE e REVISIONE DELLA CALDAIA A GAS


Ecco la normativa per la quale la revisione della caldaia presenta una cadenza obbligatoria, così come l'ottenimento del Bollino blu: a chi spetta effettuare la revisione, con quali costi, a chi rivolgersi? Qui le informazioni per comprendere obblighi e attestati da richiedere.
Con l'entrata in vigore della nuova normativa, la revisione della caldaia diventa obbligatoria e nessuno vi si potrà sottrarre, così come la conseguente richiesta e rilascio del Bollino Blu. Nonostante la dettagliata normativa, le informazioni sono ancora un po' confuse e non sono state ancora diffuse in maniera capillare, per cui è necessario comprendere a quali utenti spetti l'obbligo di revisionare la propria caldaia, con quale tempistica, a chi ci si deve rivolgere, cosa controllare nel rilascio del documento che attesta l'avvenuta revisione e soprattutto i costi. Si, i costi, perché con l'entrata in vigore di questa nuova normativa, vi sarà un'aggiunta dei costi di mantenimento della caldaia, per cui è necessario conoscere preventivamente il prezzo di questo nuovo intervento di manutenzione.

Uno sguardo al D.Lgs. 311/06: criteri per la revisione della caldaia.

Gli interventi di manutenzione e revisione della caldaia sono disciplinati dal D.Lgs. 311/06, il quale detta gli obblighi da rispettare nella cadenza dei controlli, in base alla potenza nominale termica dell'impianto:
  • caldaie con potenza nominale termica superiore ai 35 kW, installate nei condomini con sistema centralizzato, necessitano di interventi di manutenzione e revisione annuale e il controllo dell'emissione fumi - se la caldaia è alimentata con combustibile solido, gassoso o liquido;
  • caldaie con potenza nominale termica inferiore o uguale a 35 kW, installate nelle abitazioni civili, necessitano di interventi di manutenzione e revisione con cadenza variabile in base all'età dell'impianto stesso e del combustibile di alimentazione.

Nel caso di caldaie:

  • non alimentate a gas, la manutenzione/revisione deve essere effettuata ogni anno;
  • alimentate a combustibile solido o liquido, comprendendo la legna, il pellet, gpl e il gasolio, la manutenzione/revisione deve essere effettuata ogni anno;
  • alimentate con combustibile gassoso, installate da più di 8 anni, la manutenzione/revisione deve essere effettuata ogni 2 anni;
  • alimentate con combustibile gassoso, installate da meno di 8 anni, la manutenzione/revisione deve essere effettuata ogni 4 anni. Questa tipologia di caldaia deve essere a camera stagna di tipo C;
  • dotate di generatore di calore ad acqua calda, di focolare aperto, installate all'interno di locali abitati, la manutenzione/revisione deve essere effettuata ogni 2 anni. Questa tipologia di caldaia deve essere sempre a camera stagna di tipo B.
Nello stesso decreto sulla manutenzione/revisione delle caldaie è compreso anche il rilascio del Bollino blu, - un adesivo apposto su un certificato - indispensabile per garantire la sicurezza del funzionamento dell'impianto e la sua efficienza in seguito ai controlli effettuati da centri di assistenza specializzati, con strumenti specifici per la misurazione dei gas di scarico.

Ricapitoliamo la scadenza della revisione della caldaia:


Se invece, possedete, una tipologia di caldaia NON recente o installata in un'abitazione singola:

Che cosa si intende per revisione della caldaia? 

L'intervento di revisione della caldaia è una sorta di check up necessario prima dell'accensione a pieno regime del periodo invernale, momento in cui l'impianto non verrà mai spenta fino allo scadere dei tempi utili per il riscaldamento – si intende per condomini o appartamenti con riscaldamento centralizzato – mentre per le abitazioni private, lo spegnimento della caldaia è a discrezione dell'utente.

L'intervento di revisione si inserisce nei controlli per garantire l'efficienza energetica e comprende la manutenzione ordinaria e il controllo dell'ottimale evacuazione dei fumi di scarico – le sostanze inquinanti che la caldaia emette nell'ambiente circostante.

Il tecnico che esegue il controllo deve annotare sul libretto della caldaia tutti gli interventi e controllo effettuati e compilare il Rapporto di Controllo Tecnico di Manutenzione, il quale documento è redatto in tre copie per:
  • il proprietario della caldaia; per l'archivio della ditta di manutenzione/revisione;
  • gli organi deputati al controllo, il Comune o Provincia. È infatti possibile che il Comune – se ha più di 40.000 abitanti- o la Provincia – se il comune ha meno di 40.000 abitanti - venga richiesto la certificazione dello stato di salute della propria caldaia.

Chi deve effettuare obbligatoriamente la revisione della caldaia? 

Ogni proprietario della caldaia o condomino fruitore di un impianto di riscaldamento con caldaia centralizzata è responsabile del proprio impianto e della corrispettiva manutenzione ordinaria.

In base alla normativa vigente, ogni cittadino proprietario di una caldaia è il diretto responsabile dell'impianto stesso e come tale è obbligato a rispettare la cadenza dei tempi per l'esecuzione dei lavori di revisione presenti nel libretto di istruzioni dell'impianto.

Nel caso di un condominio, sarà l'amministratore e occuparsi della manutenzione e revisione della caldaia, anche se tutti i fruitori dell'impianto di riscaldamento sono chiamati a contribuire al costo della manutenzione/revisione. Per chi desiderasse maggiori informazioni, legga anche l'articolo sulle caldaie centralizzate.

Quando si deve effettuare la revisione della caldaia?

Ogni tipologia di caldaia necessita di un controllo o revisione con cadenza annuale e il momento ideale per effettuare questo tipo di controllo è il mese che precede l'accensione della caldaia, in modo che, nel caso di problematiche nella struttura o nell'impianto, si possa rimediare con una tempistica adeguata.

A chi rivolgersi per la revisione della caldaia?

La revisione della caldaia deve essere SEMPRE eseguita da un tecnico specializzato che deve rilasciare obbligatoriamente la documentazione che attesta il corretto funzionamento dell'impianto, in questo caso, la caldaia.

Secondo la normativa, solo i tecnici abilitati, ovvero dichiarati idonei dagli organi competenti, possono effettuare i controlli dello scarico fumi e gli interventi di manutenzione obbligatoria della caldaia.

Quanto costa la revisione della caldaia?

Il costo dell'intervento di revisione della caldaia si aggira intorno alle 160-200 euro, complessive di manutenzione ordinaria e controllo emissione fumi secondo il seguente schema:


Per ridurre le spese di manutenzione e revisione, è anche possibile sottoscrivere dei contratti di assistenza che prevedono dei pacchetti con un numero determinato di interventi di controllo, garantendo un risparmio di almeno il 10%.
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venerdì 11 dicembre 2015

DETERMINAZIONE RAPIDA DELLA “QUOTA FISSA” PERCENTIALE DELLE SPESE DI COMBUSTIBILE DA DIVIDERE IN BASE AI MILLESIMI, IN IMPIANTI STANDARD DI PRIME E SECONDE CASE

G.1 Generalità

Questa appendice è applicabile alla RIPARTIZIONE INDIRETTA delle spese del combustibile per il riscaldamento e ACS (se esiste) quando la contabilizzazione è conforme alla UNI EN 834 o alla UNI / TR 11388 o alla UNI 9019.
Sia per l’applicazione della norma UNI 10200, che di questa appendice è assolutamente necessario che sia stata fatta (e bene) la CERTIFICAZIONE ENERGETICA, almeno per la parte che riguarda l’edificio nel suo insieme.
In particolare devono essere stati calcolati i seguenti parametri
ETh chiamato anche EH = Fabbisogno specifico di energia termica utile, idealmente richiesto dall’involucro edilizio nel corso della stagione di riscaldamento, in regime di attivazione continuo dell’impianto termico.
Questo fabbisogno è misurato in KWh per metro quadrato, anno.
M2 = Totale della superficie utile riscaldata nel condominio comprese le eventuali aree comuni se riscaldate
Qh,id,cli = ETh x M2 = fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio per la climatizzazione invernale (vedi paragrafo 11.8.3.1 pagina 20)
Kinv = frazione del fabbisogno ideale di energia termica utile dell’edificio per la climatizzazione invernale dell’edificio da attribuire al consumo involontario (vedi prospetto 10 pagina 21)
η = rendimento medio stagionale del generatore di calore nel periodo considerato
Se non è possibile garantire un calcolo esatto del rendimento si possono prendere dei valori standard, sufficientemente vicini alla realtà, in funzione del tipo di caldaia.
-Caldaia a condensazione : rendimento pari a 0,97
-Caldaia normale : rendimento pari a 0,90.
Se la ripartizione spese deve comprendere anche il servizio condominiale dell’acqua calda sanitaria (ACS) è necessario conoscere anche :
EPh = Fabbisogno specifico di energia termica primaria, idealmente richiesto dall’involucro edilizio nel corso della stagione di riscaldamento, in regime di attivazione continuo dell’impianto termico, sempre misurato in KWh per metro quadrato, anno.
EPw = Fabbisogno specifico di energia termica primaria per la produzione di acqua calda sanitaria condominiale, sempre misurato in KWh per metro quadrato, anno.

G.1.1 “QUOTA FISSA” percentuale riscaldamento

La “QUOTA FISSA” percentuale è la parte della spesa del combustibile consumato per il solo riscaldamento, il cui costo va diviso sui millesimi usati per il riscaldamento stesso.
La parte residua è la “QUOTA VARIABILE” che va divisa in base ai consumi.
Questa procedura è la più usata per la divisione delle spese di riscaldamento, ed è contenuta indirettamente anche nella norma UNI 10200, per lo meno per le PRIME CASE.
Questa appendice serve per esplicitare la determinazione della “QUOTA FISSA”, nelle PRIME e SECONDE CASE.
ATTENZIONE:
Il valore percentuale della “QUOTA FISSA” delle spese di riscaldamento non può essere determinato a priori.
Deve essere calcolato alla fine di ogni stagione di riscaldamento, poiché dipende moltissimo da come gli inquilini hanno usato i loro singoli impianti.

G1.2 “QUOTA FISSA” percentuale acqua calda sanitaria (ACS), se condominiale

Se il servizio di acqua calda sanitaria è condominiale è necessario :
-Separare le spese totali di combustibile in due parti : riscaldamento e ACS
-Calcolare le due “QUOTE FISSE” relative per procedere ad una corretta ripartizione spese.

G1.3 Impianto standard

Per impianto standard si intende il riscaldamento centralizzato con queste caratteristiche :
- CENTRALE TERMICA con una o più caldaie a combustione, oppure teleriscaldamento
- CON O SENZA GENERAZIONE CENTRALIZZATA DELL’ACQUA CALDA SANITARIA
- IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO a distribuzione verticale
- CORPI SCALDANTI : radiatori, termoconvettori, pannelli, oppure ventilconvettori (fan coil).
- PRIME O SECONDE CASE
Questo tipo di impianto rappresenta la quasi totalità di quelli installati in edifici esistenti dove è necessario applicare la RIPARTIZIONE INDIRETTA.

G1.4 Prima casa

In una PRIMA CASA una parte o tutti gli inquilini abitano costantemente la loro unità immobiliare durante tutta la stagione di riscaldamento.
La caldaia è mantenuta accesa tutti i giorni di tutta la stagione di riscaldamento, con l’eventuale abbassamento o spegnimento notturno imposto dai regolamenti locali.
PRIMA CASA = CALDAIA SEMPRE ACCESA

G1.5 Seconda casa

In una SECONDA CASA nessun inquilino abita costantemente la sua unità immobiliare durante tutta la stagione di riscaldamento.
La caldaia viene accesa solo con la presenza saltuaria di uno o più inquilini.
In assenza di inquilini abitanti, la caldaia viene spenta o mantenuta in antigelo a bassa temperatura, se necessario.
Il controllo della caldaia può essere manuale oppure automatico.
SECONDA CASA = CALDAIA SALTUARIAMENTE ACCESA

G.2 Periodi relativi alla ripartizione spese

E’ molto importante che le spese da dividere siano esattamente quelle corrispondenti al periodo relativo ai conteggi, come pure la quantità di combustibile .

G2.1 Solo riscaldamento senza ACS condominiale

Il periodo relativo alla ripartizione spese riscaldamento deve comprendere per intero la stagione relativa.
Possono essere fatte le ripartizioni di tipo preventivo per periodi parziali, ma quella che fa fede è la ripartizione che comprende l’intero periodo.

G2.2 Riscaldamento con ACS condominiale

Il periodo relativo alla ripartizione spese che comprende riscaldamento e ACS condominiale deve essere di 12 mesi, per utilizzare la procedura così come è descritta.
Tutti i dati relativi alla Certificazione Energetica sono relativi a 12 mesi.
La data di inizio del periodo dei 12 mesi può essere una qualunque, anche se è raccomandabile che sia un po’ prima dell’inizio del periodo di riscaldamento (tipicamente il Primo di Settembre).

G.3 PRIMA CASA : calcolo delle “QUOTE FISSE”

G3.1 PRIMA CASA : Solo riscaldamento

E’ un impianto di riscaldamento centralizzato senza la generazione dell’acqua calda sanitaria condominiale, che gli inquilini generano individualmente con un bollitore elettrico o altro.
La “QUOTA FISSA” percentuale per il riscaldamento è il rapporto percentuale fra:
Qinv,cli = consumo involontario di energia termica utile per la climatizzazione invernale e
Qcli = reale consumo totale di energia termica utile dell’edificio per la climatizzazione invernale
Qinv,cli = Qh,id,cli x Kinv = ETh x M2 x Kinv
Qcli = Gcli x PCI x η dove
Gcli = totale dei metri cubi (gas) o Kilogrammi (gasolio oppure olio combustibile)
consumati nella stagione e corrispondenti alla spesa in euro (€cli ).
PCI = potere calorifico inferiore del combustibile usato

G3.2 PRIMA CASA : Riscaldamento e ACS con contatori dei metri cubi individuali

ACS è condominale ed ogni inquilino è dotato di contatore individuale dei metri cubi di acqua calda consumati durante il periodo di pertinenza della ripartizione spese (12 mesi).
E’ necessario, prima di tutto, separare il consumo di combustibile totale (Gtot) in due parti :
- Gtot = totale combustibile usato per riscaldamento e ACS
- Gcli = combustibile usato per il riscaldamento.
- GACS = combustibile usato per l’acqua calda sanitaria.
Analogamente si può dividere la spesa totale del combustibile (€tot ) in due parti €cli ed €ACS
Le formule sono valide solo se il periodo relativo alla ripartizione spese è di 12 mesi, poiché i valori sono calcolati su periodo annuale.
Conosciuta la quantità di combustibile consumato per il solo riscaldamento si prosegue per calcolare la QUOTA FISSA percentuale relativa (QFcli%).
Si deve ora calcolare la QUOTA FISSA percentuale per ACS (QFACS%).
La QUOTA FISSA percentuale per l’acqua calda sanitaria è sempre il rapporto fra :
Qinv,ACS = energia termica involontaria erogata direttamente dalla rete di tubi per distribuire l’ACS
e
QACS = reale consumo di energia termica utile per l’edificio per ACS
Nel caso di ACS condominiale con contatori individuali si conosce il totale dei metri cubi netti di acqua calda sanitaria (M3ACS) consumati da tutti gli inquilini.
Si conosce così anche l’energia netta necessaria per scaldare questi metri cubi di acqua, con l’acqua fredda proveniente dall’acquedotto a 15°C e l’acqua riscaldata distribuita a 50°C.
Questa energia netta corrisponde alla parte volontaria di ACS (Qvol,ACS).
Esempio :
ETh = 153 EPh = 222 EPw= 57 M2 = 1.900 η = 0,97
Kinv = 0,25 Gtot = 25.200 m3 gas PCI = 9,45 KWh / m3
€tot = 23.940 euro M3ACS = 525 m3 di acqua calda sanitaria totale

G3.3 Riscaldamento e ACS senza contatori dei metri cubi individuali: PRIME CASE

La situazione è analoga a quella precedente, solo che non si conoscono i metri cubi totali di acqua calda sanitaria consumata dal condominio.
In questo caso è impossibile calcolare la QUOTA FISSA PERCENTUALE relativa all’ACS e perciò tutta la spesa di combustibile per l’acqua calda sanitaria va divisa sui millesimi.
Il tipo di millesimi per l’acqua calda sanitaria vanno decisi dal condominio e possono essere :
- Gli stessi millesimi di riscaldamento
- Millesimi di area individuale
- Millesimi legati al numero di abitanti del singolo appartamento
- Altri tipi
Nell’esempio precedente tutta la SPESA COMBUSTIBILE ACS, pari a 4.863 euro va divisa per i millesimi scelti per l’acqua calda sanitaria.
Le spese di riscaldamento vanno divise secondo quanto illustrato al paragrafo precedente.

G.4 SECONDA CASA : calcolo delle “QUOTE FISSE”

Per le SECONDE CASE non è possibile applicare la norma UNI 10200 così come è, per il calcolo delle “QUOTE FISSE”, ma sono necessarie formule diverse che completano la procedura illustrata nella norma.
La definizione di SECONDE CASE è stata data al paragrafo G.1.5 :
SECONDA CASA = CALDAIA SALTUARIAMENTE ACCESA.
E’ necessario però differenziare in maniera “numerica” quando un edificio è usato come PRIMA o SECONDA CASA.

G4.1 Definizione numerica di PRIMA e SECONDA CASA:

E’ necessario stabilire se un condominio è usato come PRIMA o SECONDA CASA in base a precisi dati numerici, che descrivano l’uso dell’edificio che gli inquilini hanno realmente fatto.
Per la definizione numerica è necessario introdurre un coefficiente che rappresenti l’uso reale dell’edificio, durante la stagione invernale, da parte degli inquilini.
USO del Riscaldamento
Il coefficiente è il rapporto fra :
Qcli = Gcli x PCI x η = Energia termica reale netta in KWh che la caldaia ha fornito all’impianto
Qinv,cli =ETH x M2 x Kinv = Energia termica involontaria che la rete avrebbe emesso in modo diretto, se la caldaia fosse rimasta sempre accesa durante tutta la stagione di riscaldamento.
Nella realtà, in una SECONDA CASA la caldaia viene accesa saltuariamente e perciò l’energia termica che la rete ha realmente emesso in modo diretto sarà molto più bassa di quella calcolata secondo il paragrafo 11.8.3.1. a pagina 20.
Il coefficiente USOcli potrà prendere valori legati a quanto è stato veramente consumato (Qcli), rispetto a quanto avrebbe teoricamente emesso direttamente la rete (Qinv,cli).
- USOcli < 1 : è il caso più comune per una SECONDA CASA.
L’Energia termica utile realmente consumata per il riscaldamento è inferiore all’energia che avrebbe erogato da sola la rete di distribuzione, secondo la norma UNI 11300 !!!
E’ un evidente assurdo energetico !!!
La norma UNI 11300, al paragrafo A.3 pagina 43, prevede che la temperatura media dell’acqua nelle tubazioni sia quella indicata al prospetto A.34 di pagina 45.
Questo è vero se l’impianto ha la caldaia sempre accesa tutti i giorni durante la stagione invernale e con una regolazione climatica ben tarata.
Questo può essere ritenuto abbastanza valido per le PRIME CASE.
Non è certamente valido per le SECONDE CASE dove la temperatura dell’acqua nelle tubazioni della rete di distribuzione è assolutamente imprevedibile, poiché dipende da come, quando e quanto la SECONDA CASA è abitata e conseguentemente da come, quando e quanto è stata condotta la CALDAIA.
In queste condizioni il coefficiente USOcli ha valori anche molto inferiori ad 1.
- USOcli = 1 : è sempre una SECONDA CASA, dove la caldaia è rimasta “un po’ più accesa”, ma comunque “non sempre accesa”.
- USOcli fra 1 e 1,2 : con un valore compreso fra 1 e 1,2 è certamente un edificio usato come SECONDA CASA, anche se abbastanza abitato.
- USOcli = 1,2 : questo valore si è dimostrato dall’esame di molti casi reali il limite fra una PRIMA e una SECONDA CASA.
- USOcli > 1,2 : con un valore superiore a 1,2 è certamente un edificio usato come PRIMA CASA.
- USOcli > 2 : con un valore superiore a 2 è certamente un edificio usato come PRIMA CASA, sempre abitata da molti condomini.
I valori di USOcli nelle PRIME CASE possono arrivare anche fino a 5.
Più alto è il valore di USOcli meno è “risparmiosa” la conduzione media condominiale dell’impianto di riscaldamento.
Il calcolo della QUOTA FISSA per il riscaldamento è esattamente quello descritto al paragrafo G3 per le PRIME CASE (USOcli ≥ 1,2).
Per le SECONDE CASE ((USOcli ≤ 1,2) è necessaria una nuova formula.

G4.2 SECONDA CASA : Solo riscaldamento

La formula che definisce la “QUOTA FISSA” percentuale per il riscaldamento (QFcli%) nelle SECONDE CASE è di tipo sperimentale.
E’ un’estensione della procedura per la “QUOTA FISSA” delle PRIME CASE (USOcli ≥ 1,2).
Il valore della QUOTA FISSA delle SECONDE CASE ha due punti sicuri.
- USOcli molto piccolo tendente a zero : la casa non è praticamente mai stata abitata.
La caldaia è stata accesa molto poco, e solo per antigelo.
La QUOTA FISSA è il 100%.
- USOcli = 1,2 : è il limite fra una PRIMA e una SECONDA CASA e perciò i valori calcolati con le due formule devono coincidere.
La fine della curva delle SECONDE CASE deve coincidere con l’inizio della curva delle PRIME CASE
- USOcli = con valori intermedi fra 0 e 1,2 : la curva sperimentalmente più corretta fra questi punti è la retta rappresentata da una formula.

G4.3 SECONDA CASA: Riscaldamento e ACS con contatori dei metri cubi individuali

ACS è condominale ed ogni inquilino è dotato di contatore individuale dei metri cubi di acqua calda consumati durante il periodo di pertinenza della ripartizione spese (12 mesi).
Come si è fatto per le PRIME CASE è necessario, anche per le SECONDE CASE, separare il consumo di combustibile totale (Gtot) in due parti :
- Gtot = totale combustibile usato per riscaldamento e ACS
- Gcli = combustibile usato per il riscaldamento.
- GACS = combustibile usato per l’acqua calda sanitaria.
Per separare questi due consumi nelle SECONDE CASE, non è possibile usare lo stesso metodo utilizzato nelle PRIME CASE, poichè tutti i dati necessari (EPH ed EPW, vedi paragrafo G3.2 ) presuppongono che la caldaia sia rimasta sempre accesa.
Nelle SECONDE CASE il funzionamento della caldaia è assolutamente imprevedibile.
E’ necessario conoscere attraverso un vero CONTATORE DI CALORE l’energia termica dedicata dalla caldaia alla generazione dell’acqua calda sanitaria.
Questo contatore di calore, nelle SECONDE CASE, con ACS condominiale è assolutamente indispensabile e va installato fra la caldaia e il bollitore o altro, che produce l’acqua calda sanitaria.
La quantità di combustibile che è servita per il riscaldamento è la quantità totale meno quella servita per l’acqua calda sanitaria
La spesa totale del combustibile va divisa in due parti : riscaldamento e ACS.
Si possono ora applicare, per il riscaldamento le procedure descritte ai paragrafi G.4.1 e G.4.2, poiché si conoscono i valori dei parametri necessari.
Si deve ora calcolare la “QUOTA FISSA” percentuale per l’acqua calda sanitaria (QFACS%), che segue la stessa procedura delle PRIME CASE, poiché si conoscono già tutti i parametri.

G4.4 SECONDA CASA: Riscaldamento e ACS senza contatori dei metri cubi individuali

La situazione è analoga a quella precedente, solo che non si conoscono i metri cubi totali di acqua calda sanitaria consumata dal condominio.
Anche in questo caso valgono le considerazioni fatte al paragrafo G3.3 per le PRIME CASE.
Nell’esempio precedente tutta la SPESA COMBUSTIBILE ACS, pari a 2.384 euro va divisa per i millesimi scelti per l’acqua calda sanitaria.

G4.5 Diagramma riassuntivo “QUOTA FISSA” riscaldamento per PRIME e SECONDE CASE





















Questo diagramma riassuntivo mostra come la QUOTA FISSA PERCENTUALE deve essere legata all’USO reale che gli inquilini hanno fatto, nel loro insieme, delle loro singole abitazioni.
Si genera così una RIPARTIZIONE SPESE DI RISCALDAMENTO “EQUA” :
- QUANTO PIU’ USANO i loro impianti individuali, tanto più la QUOTA FISSA % CALA
- QUANTO MENO USANO i loro impianti individuali, tanto più la QUOTA FISSA % CRESCE.

G.5 Calcolo analitico della “QUOTA FISSA” riscaldamento con le UNITA’ di RIPARTIZIONE (Ur) riportate in KWh.

Per PRIME e SECONDE CASE
Le UNITA’ di RIPARTIZIONE (Ur) rappresentano dei numeri che sono proporzionali al consumo di energia termica prelevato liberamente dal’inquilino.
Il COEFFICIENTE DI PROPORZIONALITA’ “K” deve essere uguale per tutti gli “strumenti” che misurano questo consumo, almeno per tutte le unità installate in un certo condominio.
Se il sistema è stato omologato, il costruttore conosce senz’altro il valore di “K”.
Conoscendo il valore di questo COEFFICIENTE DI PROPORZIONALITA’ “K” si può trasformare il valore totale della somma di tutte le unità di ripartizione individuali del condominio, in KWh.
Si può conoscere così il consumo volontario (Qvol,cli) espresso in KWh.
Qvol,cli = K x Ur,tot KWh
Qvol,cli = totale del calore volontario prelevato liberamente dagli inquilini
K = coefficiente di proporzionalità fra Unità di Ripartizione e KWh
Ur,tot = totale di tutte le unità di ripartizione totalizzate nella stagione da tutti i condomini, e dai locali comuni riscaldati se esistono.
Noto il valore di Qvol,cli si può conoscere il valore di Qinv,cli come differenza da Qcli.

G.6 Calcolo analitico della “QUOTA FISSA” riscaldamento con la misura del COEFFICIENTE DELLA FRAZIONE VOLONTARIA (Kvol)

Per PRIME e SECONDE CASE
Nel paragrafo 11.8.3.1 è stato definito il
COEFFICIENTE DEL CONSUMO INVOLONTARIO (Kinv).
Analogamente può essere definito il
COEFFICIENTE DELLA FRAZIONE VOLONTARIA (Kvol):
come rapporto fra la potenza termica media che gli inquilini hanno volontariamente utilizzato, attraverso i loro impianti individuali e la potenza media che la centrale termica ha messo a loro disposizione, depurata della potenza utilizzata direttamente dalla rete di distribuzione.
La potenza media stagionale che la caldaia mette a disposizione dell’impianto è direttamente legata alla TEMPERATURA media stagionale della rete di distribuzione.
In una PRIMA CASA, con la caldaia sempre accesa e con una corretta regolazione climatica,
la temperatura media è prevedibile (vedi norma UNI 11300 al prospetto A34 pagina 45).
In una SECONDA CASA la centrale termica viene pilotata con criteri completamente aleatori, poiché è legata alla presenza saltuaria degli inquilini e perciò la temperatura media stagionale avrà valori diversi da quelli della norma UNI 11300.
Il concetto di POTENZA MEDIA STAGIONALE (Pcli,med) mantiene comunque la sua validità sia nelle PRIME, sia nelle SECONDE CASE.
- Pcli,med = POTENZA MEDIA STAGIONALE, messa a disposizione della centrale termica.
- Pinv,med = Pcli,med x Kinv = potenza utilizzata dalla rete di distribuzione
- Pvol,med = Pcli,med x (1-Kinv) x Kvol = potenza media veramente utilizzata dagli inquilini durante la stagione di riscaldamento.
La potenza a disposizione degli inquilini è quella della centrale termica depurata da quanto la rete ha emesso per conto proprio.
Della potenza a disposizione, gli inquilini utilizzano una frazione pari a Kvol.
La “QUOTA FISSA” percentuale è il rapporto fra quanto la rete ha “sfruttato” direttamente, rispetto a quanto la rete e gli inquilini hanno “sfruttato” insieme.

Diagramma di QFcli%, con Kinv e Kvol





















Questo diagramma rappresenta la formula della QUOTA FISSA percentuale, in funzione
di Kvol (da 0 a 1,3) e con 3 valori di Kinv.
Il diagramma vale sia per le PRIME che per le SECONDE CASE.
Il diagramma è esteso fino a valori di Kvol maggiori di 1, fino a 1,3 :
può avvenire quando la potenza installata dei radiatori supera la potenza del fabbisogno ideale, la regolazione climatica è tarata troppo alta e contemporaneamente l’utente è “sprecone”.
In questo caso il suo impianto eroga energia termica superiore al fabbisogno ideale, con temperature ambiente elevate.
Con questa procedura la QUOTA FISSA percentuale non dipende dal sovradimensionamento eventuale dei corpi scaldanti, poiché per ottenere la stessa temperatura ambiente ci sarà bisogno della stessa energia termica consumata.
Se i radiatori sono sovradimensionati, verranno utilizzati meno per erogare la stessa energia necessaria.
Alcuni valori tipici :
- Kvol = 0 : è una SECONDA CASA mai abitata da nessuno.
- QFcli% = 100 : Tutta l’eventuale spesa del combustibile per mantenere l’edificio in antigelo va divisa per i millesimi di riscaldamento, poiché nessuno ha volontariamente consumato energia
- Kvol < 0,1 : è senz’altro una SECONDA CASA visto lo scarso utilizzo volontario che gli inquilini hanno fatto dei loro impianti individuali di riscaldamento.
- QFcli% è molto elevata (maggiore del 75%)
- Kvol intorno a 0,5 : è un valore tipico per una PRIMA CASA con inquilini “risparmiosi”
- QFcli% sta intorno al 40%
- Kvol fra 0,6 e 1 : sono valori di utilizzo elevati anche per una PRIMA CASA.
Gli inquilini sono “spreconi”
- QFcli% sta fra il 20% e il 40% circa, per i valori più tipici di Kinv.
- Kvol = 1 : vuol dire che è stato consumato volontariamente esattamente il fabbisogno ideale
- QFcli% prende un valore che è esattamente pari a Kinv.
- Kvol > 1 : vuol dire che gli inquilini hanno consumato più del fabbisogno ideale
- QFcli% prende valori inferiori a Kinv.

COMMENTO FUORI TESTO :

Le spese di riscaldamento di un condominio rappresentano la parte fondamentale delle spese condominiali e perciò toccano le tasche di decine di milioni di inquilini.
La ripartizione delle spese di riscaldamento deve essere CORRETTA ed EQUA.
Come si può vedere dalla norma UNI 10200 la “CORRETTEZZA” dipende dalla validità dei dati su cui si basa.
I dati sono :
Gcli = quantità di combustibile consumato per il riscaldamento.
La correttezza di questo dato è legata alla scrupolosità con la quale l’amministratore di condominio fa il suo lavoro.
€cli = anche questo dato dipende da come lavora l’amministratore.
Ur = questo dato è legato alla professionalità del fornitore dell’impianto di contabilizzazione.
Gli strumenti necessari per questa misura devono seguire le norme relative e il costruttore lo deve garantire.
Qh,id,cli = questo dato è legato alla CERTIFICAZIONE ENERGETICA che deve essere fatta in maniera estremamente professionale da tecnici esperti.
Una certificazione non professionale pregiudica in maniera molto seria la ripartizione spese che può essere così soggetta a contestazioni e generare liti soprattutto legali.
Questo vale anche per i dati EPH ed EPW .
Kinv = è un coefficiente tabellato dalla norma, e va scelto in maniera professionale
η = rendimento medio stagionale della caldaia.
Anche questo dato deve essere calcolato da professionisti capaci.
E’ inutile pretendere che la ripartizione spese sia corretta e non generi contestazioni, se tutti questi dati non sono il più possibile esatti e garantiti da un valido professionista.
Il responsabile della ripartizione spese deve essere anche responsabile di tutti i dati usati per farla e perciò non può che essere un professionista termotecnico valido.
Si può studiare se questa doppia responsabilità debba essere un requisito normativo.
Le CERTIFICAZIONI ENERGETICHE fatte solo per soddisfare un obbligo e perciò estremamente imprecise, non possono che generare ripartizioni spese scorrette






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